Statuto“Il Cerchio dell’Essere” A.S.D

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e sede sociale

 E’ costituita una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e segg. Codice Civile,  denominata

“Il Cerchio dell’Essere” A.S.D. , con sede a Savona

 Articolo 2 – Scopo

  1. L’associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti tra i soci, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
  2. L’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell’attività motorio – sportiva dilettantistica connessa alla pratica di attività a corpo libero seguendo i principi e dello yoga,dello strenght yoga, del riequilibrio posturale e funzionale, della ginnastica per tutti, e più in generale dell’attività di ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, ricerca della salute fisica e mentale e del benessere generale, mediante la realizzazione e l’organizzazione di ogni forma di attività, anche agonistica, e di ogni altro tipo di attività corporea , utile a promuovere la conoscenza e la pratica delle stesse, inclusa l’attività didattica per l’avvio, l’ aggiornamento, la qualificazione e il perfezionamento nello svolgimento della pratica di tali discipline.  L’associazione potrà inoltre intraprendere lo sviluppo e la diffusione di altre attività motorie, secondo le modalità sopra indicate, su indirizzo dell’assemblea dei soci o dal Consiglio direttivo. L’associazione potrà inoltre promuovere attività culturali artistiche, ricreative ed olistiche e  organizzare corsi e manifestazioni sportive e promozionali, stage e altre attività simili o complementari.
  3. Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà, anche, svolgere l’attività di gestione, conduzione,  manutenzione di locali atti agli scopi sociali,  nonché impianti ed attrezzature sportive abilitate allo svolgimento delle discipline praticate dall’associazione. Potrà inoltre svolgere altre attività ricreative, compresa anche la gestione di  posti di ristoro, ed inoltre potrà creare e/o distribuire prodotti connessi alla pratica, diffusione e divulgazione delle discipline sviluppate dall’associazione, incluso pubblicazioni e materiale divulgativo.
  1. Tutte le attività sociali potranno essere realizzate anche in collaborazione con altre associazioni od enti presenti sul territorio, incluse le scuole, operanti con analoghe e/o complementari finalità istituzionali.
  2. L’associazione è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità e caratterizzata dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati ed inoltre dall’obbligatorietà della predisposizione e approvazione da parte degli organi sociali del rendiconto economico finanziario.

 Articolo 3 – Durata e Sede

 

La durata dell’associazione è fissata sino al 2050 e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera assunta dall’assemblea straordinaria dei propri soci.

L’associazione ha la propria sede in Savona (SV).

Articolo 4 – Soci -Norme d’ammissione

 

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie

  1. soci Fondatori
  2. soci Ordinari
  3. Soci Onorari

Sono soci Fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo della Associazione

Sono soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa.

Sono soci Onorari coloro i quali, vengono nominati tali dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite nei confronti dell’Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina e’ permanente, solleva l’associato dal pagamento della quota annuale.

Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, le persone fisiche e giuridiche ( nel caso rappresentate dal legale rappresentante o suo delegato) che intendono partecipare alle attività svolte dall’associazione.

  1. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno compilare un’apposita
  2. La qualità di socio è acquisita con la presentazione della domanda e la sua controfirma da parte del Presidente dell’associazione, salvo eventuale rigetto della domanda stessa da parte del consiglio direttivo.
  3. Nel caso di un minorenne, la domanda di ammissione a socio dovrà essere sottoscritta dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
  4. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.

Articolo 5 – Diritti dei soci

 

  1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti anche dal socio minorenne alla prima assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età.
  2. Il socio maggiorenne avrà il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione in base a quanto previsto nel presente statuto.
  3. La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività sociali.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

 

  1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
  2. dimissioni;
  3. morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;
  4. radiazione deliberata dal consiglio direttivo.
  5. scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 22 del presente statuto.
  6. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c), dovrà essere ratificato dall’assemblea straordinaria, appositamente convocata, e rimane sospeso sino alla data del suo svolgimento. Nel corso di tale assemblea, alla cui seduta dovrà essere convocato il socio in capo al quale è stato emesso il provvedimento, si procederà in contraddittorio con lo stesso per l’esame dei fatti specifici che lo hanno generato.
  7. L’associato radiato non potrà più essere ammesso nell’associazione.

 

Articolo 7 – Organi dell’Associazione

Gli organi sociali sono:

  1. l’assemblea dei soci;
  2. il presidente;
  3. il consiglio direttivo.

Articolo 8 – Assemblea

 

  1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione e può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente costituita le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  2. Dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la più agevole partecipazione degli associati.
  3. Potrà essere convocata mediante affissione di avviso nella sede dell’ associazione e nelle sedi di svolgimento delle attività sociali, almeno quindici giorni prima della data fissata per il suo svolgimento . Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora e l’ordine del giorno, con le materie da trattare.
  4. Ogni socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da altro socio.
  5. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta in tale ruolo dalla maggioranza dei presenti.
  6. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, le suddette funzioni non potranno essere attribuite a candidati.
  7. Il presidente dell’assemblea dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni, cura la predisposizione di un apposito verbale, che sarà da lui sottoscritto congiuntamente al segretario

8.Tale verbale sarà consultabile dai soci che ne facciano richiesta al consiglio direttivo.

 

Articolo 9 – Partecipazione alle assemblee

 

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
  2. (La morosità di un socio deve essere dichiarata dal Consiglio direttivo prima dell’assemblea.)
  3. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

 Articolo 10  – Assemblea ordinaria

 

  1. Sono compiti dell’assemblea in seduta ordinaria:
  2. eleggere con votazioni separate e con scrutini successivi il Presidente e il consiglio direttivo ed eventuali regolamenti
  3. approvare gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione;
  4. approvare il rendiconto economico-finanziario;
  5. deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria .
  6. L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.
  7. L’ assemblea, ordinaria, è valida in prima convocazione con la partecipazione della metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno, con qualsiasi numero di presenti.

Articolo 11 – Assemblea straordinaria

 

  1. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
  2. a) approvazione e modificazione dello statuto social ( e dei regolamenti sociali )
  3. b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari,
  4. c) scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
  5. La sua convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
  6. Potrà anche essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio

direttivo.

  1. L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà degli aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida con qualsiasi numero di presenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Articolo 12 – Il Presidente

 

  1. Il presidente è il legale rappresentante dell’associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’ autonomia degli altri organi sociali. Vigila sull’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio.
  2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
  3. Presiede le assemblee ordinarie e straordinarie nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.
  4. Convoca e presiede con diritto di voto il consiglio direttivo, previa formulazione dell’ordine del giorno, garantisce e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate.
  5. Nel caso di sue dimissioni o impedimento definitivo, il consiglio direttivo decade immediatamente e il vice presidente, che assume nel frattempo la gestione ordinaria, è tenuto a convocare l’assemblea nei modi e nei termini di cui al presente statuto.

 

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

 

  1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti nel numero stabilito dall’assemblea ordinaria. Nomina nel proprio ambito il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.
  2. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. La sua convocazione deve avvenire mediante comunicazione inviata dal presidente o da chi ne fa le veci a tutti i consiglieri. L’avviso deve contenere l’indicazione degli argomenti dell’ordine del giorno.
  1. E’ presieduto dal presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, dal vicepresidente.
  2. E’ validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la seduta.
  3. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.
  4. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono alle sedute consiliari per più di tre volte consecutive, decadono dalla carica.
  5. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’ esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, ad essi subentreranno i primi dei non eletti alle ultime elezioni. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza originariamente prevista per i consiglieri sostituiti.

 

 

Art. 14 Compiti del Consiglio Direttivo

 

 

Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all’assemblea. In particolare:

  1. a) delibera sull’eventuale rigetto delle domande di ammissione dei soci;
  2. b) predispone il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  3. c) fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da convocare almeno una volta all’anno e dell’ assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 11;
  4. d) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  5. e) adotta i provvedimenti disciplinari;
  1. f) delibera in merito alla scelta e all’attività dei tecnici,
  2. g) stabilisce l’ammontare delle quote sociali;
  3. h) attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci.

Articolo 15 Decadenza del Consiglio Direttivo

 

  1. Il consiglio direttivo decade:
  2. a) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
  3. b) per dimissioni della metà più uno dei componenti o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente.
  4. In tal caso dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’ associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 16 – Cariche sociali

 

1.Il presidente e i componenti del consiglio direttivo sono eletti dall’assemblea in seduta ordinaria, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili

  1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali o ente di promozione ad esso aderenti, a provvedimenti di radiazione o squalifiche e sospensioni superiori a 2 anni.
  2. I soci eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

Articolo 17 – Il segretario

Il segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali

delle riunioni, e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

 

Articolo – 18 – Il rendiconto economico finanziario

 

  1. Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell’associazione da sottoporre all’approvazione assembleare entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano, potrà essere utilizzato il maggior termine di 180 giorni.

2.Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

  1. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell’associazione almeno otto giorni prima dell’assemblea ordinaria.

 

Articolo 19 – Anno sociale

 

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° Settembre e terminano il 31 Agosto  di ciascun anno.

 

Articolo 20- Patrimonio

 

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni pubblici e privati, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività commerciali e non organizzate dall’associazione.

 

Articolo 21 – Clausola compromissoria di arbitrato rituale

 

  1. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo quanto stabilito ai commi seguenti.
  2. Il Collegio Arbitrale è composto di tre membri, dei quali due da nominarsi uno per ciascuna delle parti contendenti ed il terzo, con funzioni di Presidente, da nominarsi d’accordo fra i primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del CONI Regionale, il quale provvederà anche a designare l’arbitro di parte qualora quest’ultima non vi abbia provveduto.
  3. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.
  4. Il lodo deve essere emesso entro 120 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, salvo proroghe da concedersi dalle parti in presenza di giustificati motivi.
  5. Per quanto non contemplato valgono le norme degli artt. 810-826 c.p.c..

 

Articolo 22 – Scioglimento dell’Associazione

 

  1. Nel caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri.
  2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
  3. Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi o benefici, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23 – Norma di rinvio

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali ed enti di promozione a cui l’associazione è affiliata, del Coni ed in subordine le norme del Codice Civile.

Savona    25 / 10./../2017

Il Presidente                                                        I soci fondatori:

Carlo Folli

                                                     Chiara Spinetti

                                                    Angela Corso

                                                    Caterina Ricci

                                                    Fernanda Siri

                                                    Carlo Folli

                                                    Paola Bearzi

                                                    Monica Arnaldo

                                                    Vittoria Pioppo

                                                    Paola Mutti

                                                   Roberto Gobbi

                                                   Laura Pellero

                                                   Anna Santina Giunta

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